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ADS. La misura deve essere adeguata alla situazione concreta della persona - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 settembre 2024, n. 24251

Giovedì, 12 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Amministrazione di Sostegno
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 settembre 2024, n. 24251; Pres. Valitutti, Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. La misura, di conseguenza, deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. vestito su misura). In quest'ottica il giudice deve valutare non solo l'an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa.


Amministrazione di sostegno – Caratteristiche dell’istituto – Poteri del giudice; Rif. Leg. Artt. 404 c.c. ss.

editor: Ferrandi Francesca