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Violazione degli obblighi di assistenza familiare e indigenza - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 9 settembre 2024 n. 34032

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 9 settembre 2024 n. 34032 – Pres. Aprile, Cons. Rel. Giorgi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.


Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Stato di bisogno del minore - Obbligo di entrambi i genitori - Prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di uno solo dei genitori - Reato a carico dell'altro coniuge – Configurabilità – Impossibilità di adempiere - Carattere assoluto - Necessità - Definizione - Indigenza totale – Esclusione -  Rif. Leg. art. 570-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria