Stalking con l’inoltro di due "post” sulla bacheca "facebook" dell'imputato - Cass. Pen., Sez. V, sent. 6 settembre 2024 n. 33986
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
E’ sì vero che viene operata una distinzione del caso in cui i messaggi persecutori siano inviati al profilo della persona offesa da quello in cui, pur avendo come destinataria una determinata persona, i messaggi in questione siano pubblicati sul profilo dell'imputato, ma è altrettanto vero che, in tale ultima evenienza, occorrerà verificarne la conoscibilità, "certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile", come avvenuto nel caso di specie.
Diritto penale - Stalking – Messaggi su social network e Facebook - Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.; artt. 516, 520, 521 e 606 c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
Venerdì, 4 Ottobre 2024
Il reato previsto dall'art. 570-bis, cod. pen. è assorbito in quello di ... |
Mercoledì, 2 Ottobre 2024
Sottrazione internazionale di minori. Il consenso del genitore esclude l’illecito - Cass. ... |
Lunedì, 23 Settembre 2024
Il giudizio in ordine alla recidiva deve effettuarsi con rigore proporzionato al ... |
Lunedì, 23 Settembre 2024
Ancora sui presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen., ... |