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Stalking con l’inoltro di due "post” sulla bacheca "facebook" dell'imputato - Cass. Pen., Sez. V, sent. 6 settembre 2024 n. 33986

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 6 settembre 2024 n. 33986 – Pres. Miccoli, Cons. Rel. Guardiano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
E’ sì vero che viene operata una distinzione del caso in cui i messaggi persecutori siano inviati al profilo della persona offesa da quello in cui, pur avendo come destinataria una determinata persona, i messaggi in questione siano pubblicati sul profilo dell'imputato, ma è altrettanto vero che, in tale ultima evenienza, occorrerà verificarne la conoscibilità, "certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile", come avvenuto nel caso di specie.


Diritto penale - Stalking – Messaggi su social network e Facebook - Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.; artt. 516, 520, 521 e 606 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria