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Ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio nell’ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Tribunale di Brescia, sent. 29 agosto 2024

Tribunale di Brescia, Est. Rinaldi, sentenza 29.08.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel contesto di un procedimento instaurato per la modifica delle condizioni di separazione è ammissibile e va accolta, in virtù di un’interpretazione sistematica dell’art. 473-bis.49 c.p.c. e sussistendo i presupposti di legge, la domanda di divorzio avanzata in via riconvenzionale dal convenuto, alla quale la ricorrente non si è opposta.

Rif. Leg.: Art. 473-bis.49 c.p.c.

Modifica delle condizioni di separazione – Domanda riconvenzionale di divorzio – Cumulo - ammissibilità
§§

Il Tribunale di Brescia è chiamato oggi ad affrontare la questione, non ancora emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, relativa alla ammissibilità del cumulo della domanda di divorzio all’interno di un giudizio promosso ai fini della modifica delle condizioni di separazione. Nello scenario della normativa in vigore dal 28 febbraio 2023, il Collegio desume argomenti sia contrari, sia favorevoli all’ammissibilità della domanda avanzata dal convenuto in via riconvenzionale.

A sostegno dei primi, il dato letterale dell’art. 473-bis.49 c.p.c., nonché la ristrettezza dei termini processuali, a svantaggio del ricorrente.

A supporto delle ragioni del cumulo, invece, l’unicità del rito, il generale favor per la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva e oggettiva, nonché ragioni di economia processuale.

In assenza di contestazioni da parte della ricorrente, la domanda riconvenzionale di divorzio è accettata, con sentenza non definitiva sullo status.



*Ringraziamo l'avv. Simona Cottali, responsabile Ondif regione Lombardia per la segnalazione del provvedimento.

editor: Fossati Cesare