Il patto di famiglia è assoggettato all’imposta sulle donazioni - Corte di Giustizia Tributaria Verona, Sent., 20 giugno 2024, n. 267

Lunedì, 9 Settembre 2024
Giurisprudenza | Donazione | Regime fiscale della famiglia | Successioni Sezione Ondif di Verona
Corte di Giustizia Tributaria Verona, Sent., 20 giugno 2024, n. 267; Pres. Platania, Rel. Stagno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di imposta sulle donazioni, l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, effettuati al di fuori del c.d. patto di famiglia, purché i beneficiari siano discendenti del disponente, il trasferimento consenta loro di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società e tale situazione di controllo venga mantenuta per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.
Il patto di famiglia è, quindi, assoggettato all’imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall’imprenditore a favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma a favore del legittimario non assegnatario.


Diritto patrimoniale della famiglia – Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Trasferimenti diversi dal cd. patto di famiglia - Applicabilità - Condizioni; Rif. Leg. Art. 768-bis c.c. e art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.

editor: Ferrandi Francesca