Riconoscimento della nomina del tutore internazionale da parte del Console dello Stato di provenienza del minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 settembre 2024 n. 23731
In tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.
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Espressi i seguenti principi di diritto:
In tema di procedimenti per l'adozione di misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati, il Console dello Stato di provenienza del minore, che intervenga in giudizio per far accertare che non si tratta di minore straniero non accompagnato, per avere egli provveduto a nominare un tutore internazionale allo stesso, esplica una funzione consolare previste dalla Convenzione di Vienna del 1963, che gli consente di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della nomina effettuata, come previsto dall'art. 67, comma 3, 1. n. 218 del 1995, applicabile, quale legge nazionale sulla procedura, in virtù degli artt. 23 e 24 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata con legge n. 101 del 2015, senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l'intervento è operato.»
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela di minore straniero, considerato minore straniero non accompagnato IMSAA il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del tutore e siano date disposizioni per l'affidamento e il collocamento del minore, è reclamabile davanti alla Corte d'appello e la statuizione di quest'ultima è ricorribile per cassazione.
Minori stranieri non accompagnati - Poteri del Console dello Stato di provenienza del minore - Tutore internazionale - Impugnazione – Rif. Leg. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; Legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori); articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998); Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).
editor: Cianciolo Valeria
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