La condotta materna pregiudizievole per il minore ne determina lo stato di abbandono. Corte di Cass., Sez. I civ., Ord. 26 agosto 2024, n. 23130
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Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore, qualora, al netto delle condotte del padre, la madre, nel corso della valutazione clinica espletata in entrambi i gradi di giudizio, abbia manifestato un atteggiamento di scarsa disponibilità alla collaborazione, dimostrando un funzionamento mentale riferibile a marcati tratti disfunzionali del disturbo oppositivo provocatorio da ricollegare al suo vissuto difficile, con conseguente gravi carenze nell’accudimento del minore, che riconduce anche alla madre condotte violente e che già presenta un tratto di disturbo della personalità, con conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del vissuto.
Rif. Leg. Artt. 7, 8, Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Pregiudizio educativo del minore – Valutazione emergenze istruttorie – Dichiarazione dello stato di adottabilità
La Corte di Cassazione rigetta le doglianze della ricorrente ritenendo che la Corte di merito abbia esaminato ogni profilo di rilevanza, anche in ordine all'inidoneità genitoriale dell'odierna ricorrente ed abbia motivato in modo congruo, chiaro e lineare il proprio convincimento
Dopo avere esaminato in dettaglio le risultanze della C.T.U. che avevano evidenziato "un pattern frequente e persistente di umore collerica/irritabile, di comportamento polemico/provocatorio o vendicativo con danni significativi nell'adattamento emotivo, sociale, scolastico e lavorativo dell'individuo", le deduzioni svolte dall'odierna ricorrente nonché le risultanze della relazione dei Servizi Sociali, i giudici del merito hanno concluso, con idonea motivazione, per la sussistenza della situazione di abbandono, stante l'incapacità genitoriale della madre, non basata solo sul suo "funzionamento mentale riferibile a marcati tratti disfunzionali del disturbo oppositivo provocatorio".
Investendo la valutazione delle risultanze probatorie e della consulenza tecnica d'ufficio e sollecitando, impropriamente, il riesame del merito, le censure mosse dalla ricorrente, che si limitano a prospettare una ricostruzione fattuale diversa da quella effettuata della Corte di merito, con generici richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Edu, vengono respinte e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
editor: Fossati Cesare
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