In difetto di prospettive di recupero delle competenze genitoriali, va dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Cass. Sez. I civ. Ord. 29 agosto 2024 n.23324
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Ai fini dell’accertamento dello stato di adottabilità di un minore, il Giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, e anche avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Conforme Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023
Rif. Leg. Artt. 7, 8, 19, 27 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Relazioni socio-affettive con la famiglia di origine – Preminente interesse del minore – Stato di adottabilità - Prove
Nella pronuncia de qua, preliminarmente, la Suprema Corte precisa che secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 27, terzo comma, Legge n. 184/1983 non si esclude che, anche nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, il giudice possa ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio - affettive con alcuni dei componenti della famiglia di origine.
La possibilità di prevedere incontri tra il minore in stato di adottabilità e alcuni componenti della famiglia di origine rientra tra i provvedimenti nell'interesse del minore, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 19 Legge n. 184/1983, ovvero quei provvedimenti convenienti che, riconducibili al genere disciplinato dall'art. 333 c.c., possono accompagnare la sospensione della responsabilità genitoriale e che hanno attitudine al giudicato sia pure rebus sic stantibus.
Quanto alle censure proposte, esse sono tutte ritenute inammissibili e / o infondate.
La valutazione in fatto, operata dalla Corte d'Appello in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ha portato a ritenere una situazione di inidoneità genitoriale così grave da non poter essere in alcun modo superata, neppure con ipotetici interventi di supporto nella specie ritenuti improbabili, in ragione del contegno oppositivo più volte manifestato dal ricorrente nei confronti dei Servizi.
La Corte di merito ha chiaramente dedotto dalle valutazioni della C.T.U. espletata in primo grado, dalla storia del nucleo familiare così come risultante dagli atti di causa, dalle più recenti relazioni del Servizio, del neuropsichiatra infantile, degli affidatari e dalle dichiarazioni del minore che quest’ultimo vivesse in una condizione del tutto serena con la famiglia affidataria, risultando così gravi e insanabili le carenze genitoriali del ricorrente.
L’infondatezza e l’inammissibilità anche del terzo e del quarto motivo di impugnazione determinano il rigetto del ricorso.
editor: Fossati Cesare
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