I compiti affidati ai servizi vanno sempre dettagliati, come anche i tempi di attuazione. Cass., Sez. I civ., Ord. 21 agosto 2024, n. 23017
Mercoledì, 4 Settembre 2024
Giurisprudenza
| Responsabilità genitoriale
| Attuazione dei provvedimenti
| Affidamento dei figli
| Legittimità
Cass, sez. I, Est. Reggiani, ord. 21.08.24 n.23017 |
In caso di provvedimento che dispone l’affidamento dei minori ai servizi sociali si distingue il mandato di mera vigilanza, supporto e assistenza che non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale e di regola non richiede la nomina di un curatore speciale al minore, salvo che il giudice non ravvisi in concreto un conflitto d’interessi, dall’affido che si sostanzia in un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, che costituisce un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare e può essere disposto solo se non hanno sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.
Siffatto provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, la cui nomina deve precedere l’adozione di detti provvedimenti.
I compiti dei servizi devono essere dettagliatamente indicati nel provvedimento e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi.
Affido ai servizi sociali – mandato di vigilanza, supporto e assistenza – mandato con esercizio della responsabilità genitoriale
Rif. Leg. art. 5-bis L. n. 184 del 1983 – art. 709-ter cpc
editor: Fossati Cesare
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