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Spetta l’assegno divorzile all’ex moglie onerata in via esclusiva della cura e dell’accudimento della prole. Cass., Sez. I civ., Ord. 26 agosto 2024, n. 23082

Lunedì, 2 Settembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Meloni, ord, 26.08.24 n. 23082 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un percorso professionale comunque sperequato a favore del marito, nonostante una condizione di sostanziale parità di competenza professionale tra i coniugi, nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare, e in particolare l'accudimento della prole a carico della moglie, costituiscono condizioni tali da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di quest’ultima, economicamente più debole, in funzione chiaramente compensativa.

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Accudimento e cura della prole – Sperequazione reddituale – Funzione compensativa dell’assegno divorzile

Ancora una pronuncia in tema di assegno divorzile, questa volta assegnato in funzione meramente compensativa in favore dell’ex moglie, che mai ha potuto esercitare la libera professione con profitto o intraprendere una carriera con un lavoro a tempo pieno, o solo lavorare e dedicarsi allo svago come invece ha fatto il marito, perché si è dovuta occupare di due figli piccoli, anche nel ruolo di supplente del padre, dimostratosi assente.

Afferma la Suprema Corte che entrambi i genitori hanno il dovere “inderogabile” di curare la famiglia, né la circostanza può essere messa a fondamento dell'esclusione del diritto all'assegno di divorzio. La più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. sez.1 sentenza nr. 35434 del 19/12/2023) ritiene sufficiente a) la definizione dei ruoli, con peso familiare a carico prevalente se non esclusivo dell'ex coniuge economicamente più debole; b) l'oggettiva diversità di impegno lavorativo e di reddito; c) il nesso eziologico tra l’uno e l’altra, da provarsi in via presuntiva. Nella specie, peraltro, sussiste anche una condizione iniziale di sostanziale parità di professionalità.

Condizioni tutte che determinano l'accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi del ricorso principale, e cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare