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Violenza sulla moglie e addebito. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 agosto 2024 n. 23313

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23313 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella specie, il giudice di merito, valutate le risultanze istruttorie, ha ritenuto provate condotte violente del ricorrente nei confronti della moglie, da sole sufficienti ad addebitare la separazione al marito, indicando gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.

Addebito della separazione – Atti di violenza - Valutazione delle prove - Ricorso in Cassazione – Rif. Leg. artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria