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Niente delibazione se la sentenza ecclesiastica accerta l'esclusione di alcuno dei bona matrimonii - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 agosto 2024 n. 23311

Lunedì, 2 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Matrimonio
Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 agosto 2024 n. 23311– Pres. Valitutti, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La delibazione trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro.
Non può essere, infatti, delibata la sentenza ecclesiastica che accerti l'esclusione di alcuno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi, qualora tale volontà sia rimasta a livello di riserva mentale e risulti la mancanza del consenso o, quanto meno, la presa d'atto dell'altro coniuge.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha tenuto conto dell'accertamento contenuto nella sentenza ecclesiastica, in ordine alla mancata conoscenza da parte della moglie della volontà del marito di non avere figli.



Matrimonio - Sentenze ecclesiastiche di nullità - Delibazione - Presupposti per la delibazione - Contrarietà all'ordine pubblico della sentenza che pronuncia la nullità per riserva mentale - Tutela della buona fede - Affidamento incolpevole del coniuge ignaro -   Rif. Leg. artt. 796 e 797 c.p.c.; artt. 7 e 111, comma 6, Cost.; art. 8 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo,  con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta  modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la  Repubblica italiana e la Santa Sede).

editor: Cianciolo Valeria