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La sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore va valutata in concreto e nella attualità. Cass. Sez. I civ., 29 agosto 2024 n. 23320

Venerdì, 30 August 2024
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass, sez. I, Est. Reggiani, ord. 29.08.24 n.23320 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale di un minore richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità

 

Rif. Leg. Artt. 7, 8, 27 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Stato di abbandono morale e materiale del minore – Relazioni socio-affettive con la famiglia di origine – Preminente interesse del minore

La Suprema Corte è chiamata oggi a pronunciarsi sul ricorso promosso avverso la decisione della Corte d’Appello che ha confermato lo stato di adottabilità di una minore in asserita violazione dell’ art. 7 Legge n. 184 del 1983 in ordine alla sussistenza dei presupposti.

La Corte di Cassazione ritiene fondato l’unico motivo di impugnazione: la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 Legge n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisi elementi di fatto (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).

Qualora poi nel corso dell’istruttoria sia emersa l’inidoneità genitoriale, occorre valutare anche la presenza di figure vicariali, quali i parenti stretti, che abbiano un significativo rapporto con il minore e che siano disponibili alla cura e all’educazione del medesimo (Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4746 del 14/02/2022).

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, Legge n. 184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, impone peraltro al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica sia in concreto conforme all'interesse del minore (Cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11138 del 24/04/2024; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024).

La sentenza di secondo grado non si è conformata a tali principi e pertanto va cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione al fine della statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare