Se il giudice non ravvisa la necessità di eliminare completamente la capacità d'agire del soggetto al punto da richiedere la presenza di un sostituto o di un assistente con i poteri del tutore o del curatore, deve preferire l'amministrazione di sostegno e questo anche nel caso di infermità di mente grave quando la persona ha necessità di compiere solo pochi atti precisando che in questo caso il giudice tutelare eliminerà la capacità di agire soltanto con riguardo ad alcuni atti che saranno compiuti dall'amministratore rappresentante.
Nel caso in esame, la parte resistente non è stata interdetta in quanto conservava, sebbene parzialmente, le facoltà intellettive e la misura già in atto risultava adeguata alle sue esigenze di protezione e al tipo di attività che dovevano essere compiute per conto della stessa.
Amministrazione di sostegno – Interdizione – Autodeterminazione – Rif. Leg. artt. 404 e 414 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria