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La frequentazione paritaria padre-figlio ha natura solo tendenziale. Cass., sez. I civ. 5 agosto 2024 n. 22083

Mercoledì, 28 August 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. sez. I, Est. Meloni, ord. 5.08.24 n.22083 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Matrimonio – divorzio – affidamento dei figli – bigenitorialità  

L’unico mezzo istruttorio disposto, a quanto consta, la relazione psico-sociale dei servizi del territorio, attestava un buon equilibrio raggiunto dalle parti, di tal ché tutti i giudici susseguitisi hanno escluso che fosse nell’interesse del minore un maggiore ampliamento dei tempi col padre, rispetto a quello – cauto - già concesso dalla Corte d’Appello.

editor: Fossati Cesare