Omicidio colposo per la badante che somministra farmaci in dosaggio superiore a quello prescritto - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 21 agosto 2024 n. 32789
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In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Diritto penale - Omicidio - Omicidio Colposo - Modalità della condotta - Attenuanti - Esclusione delle attenuanti generiche - Aggravante della colpa con previsione - Rif. Leg. artt. 61 n. 3), 133, 575 e 589 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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