Nessuna revisione dell'assegno divorzile se il debito dell’obbligato era anteriore all’accordo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2024 n. 23091
La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Nel caso di specie il debito Inarcassa che aveva il marito sussisteva antecedentemente alla pronuncia del Tribunale con la quale veniva stabilito l’assegno divorzile alla moglie.
Assegno divorzile - Revisione dell'assegno divorzile - Rif. Leg. art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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