Nessuna revisione dell'assegno divorzile se il debito dell’obbligato era anteriore all’accordo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2024 n. 23091

Mercoledì, 28 August 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2024 n. 23091 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
 
Nel caso di specie il debito Inarcassa che aveva il marito sussisteva antecedentemente alla pronuncia del Tribunale con la quale veniva stabilito l’assegno divorzile alla moglie.
 
Assegno divorzile - Revisione dell'assegno divorzile - Rif. Leg. art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria