Assegno divorzile per la moglie che ha sacrificato le proprie aspettative professionali - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2024 n. 23083
Riconosciuto il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa laddove la richiedente fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare; la rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio e l'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
In base alla comparazione delle condizioni economiche delle parti, nel caso di specie, è stata provata una evidente condizione di disparità reddituale e patrimoniale, che ha portato a ritenere corretta la corresponsione dell'assegno divorzile anche tenuto conto che la sperequazione è dovuta anche per il contributo, non economico, fornito dalla moglie che ha sacrificato le proprie aspettative professionali, per dedicarsi alla famiglia ed ai figli durante i 25 anni di matrimonio consentendo al marito, di incrementare il patrimonio con la gestione della clinica in associazione professionale ove la moglie non ha operato per volontà del marito, pur ricevendo il versamento dei contributi previdenziali in previsione di una pensione.
Divorzio -Assegno divorzile - Comparazione delle condizioni economiche delle parti – Disparità economica – Contributo endo-familiare - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115 e 116 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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