inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il giudice che ha emesso provvedimenti cautelari può partecipare alla decisione collegiale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2024 n. 23092

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2024 n. 23092 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c.
L'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio.


 
Divorzio - Assegnazione della casa coniugale Stato di bisogno - Mancato riconoscimento dell'assegno di alimenti - Processo civile – Istanza di ricusazione - Obbligo di astensione del componente del collegio d'appello - Rif. Leg. artt. 337-sexies, 433 e 2697 cod. civ.; artt. 112, 115, 167 e 669- terdecies c.p.c.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria