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Separazione. Ai fini della prova del passaggio in giudicato non è necessaria la certificazione della cancelleria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2024 n. 23078

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2024 n. 23078 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il certificato di cancelleria non può essere equiparato ad un documento in senso stretto, ma rappresenta una sorta di atto accessorio della sentenza di separazione che, quale presupposto processuale afferente alla legittimazione ad agire, può intervenire anche in corso di causa, essendo dunque insuscettibile delle preclusioni, non ricadente nella sfera d'operatività dell'art. 345 c.p.c.

La Corte territoriale aveva ritenuto non necessaria, ai fini della prova del passaggio in giudicato suddetto, la certificazione di cancelleria, sebbene, come emerge dal terzo motivo di ricorso, il controricorrente avesse prodotto in appello copia della sentenza di separazione munita della certificazione di cancelleria sul passaggio in giudicato.

Separazione e divorzio - Certificazione della cancelleria - Attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione - Rif. Leg. art.2697 cod. civ.; artt. 91, 96, 161 e 345 c.p.c.; art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 3 Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria