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La responsabilità medica per la nascita di un bambino malformato - Cass. Civ., Sez. III, Ord. 02., 21 agosto 2024, n. 22996

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 02., 21 agosto 2024, n. 22996; Pres. Scrima, Rel. Cons. Ambrosi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'incertezza del risultato di una indagine destinata specificatamente alla ricerca di eventuali malformazioni fetali degli arti secondo le linee guida, non comporta necessariamente che la medesima sia particolarmente difficile, e che, soprattutto, detta probabilità statistica di insuccesso possa esaurire l'accertamento in ordine alla diligenza richiesta ai sanitari e supplire all'onere di questi ultimi di fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la condotta negligente, imprudente ed imperita loro addebitata non sia stata da loro posta in essere. Anzi, proprio le probabilità statistiche dovrebbero eventualmente indurre i sanitari a darne conto alla paziente, ad attivarsi per un approfondimento della situazione, prospettando, se del caso, l'esigenza di sottoporsi ad ulteriori e più adeguati esami.

Responsabilità sanitaria – Onere della prova – Malformazione del feto – Risarcimento dei danni; Rif. Leg. Artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c.

editor: Ferrandi Francesca