La responsabilità medica per la nascita di un bambino malformato - Cass. Civ., Sez. III, Ord. 02., 21 agosto 2024, n. 22996
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L'incertezza del risultato di una indagine destinata specificatamente alla ricerca di eventuali malformazioni fetali degli arti secondo le linee guida, non comporta necessariamente che la medesima sia particolarmente difficile, e che, soprattutto, detta probabilità statistica di insuccesso possa esaurire l'accertamento in ordine alla diligenza richiesta ai sanitari e supplire all'onere di questi ultimi di fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la condotta negligente, imprudente ed imperita loro addebitata non sia stata da loro posta in essere. Anzi, proprio le probabilità statistiche dovrebbero eventualmente indurre i sanitari a darne conto alla paziente, ad attivarsi per un approfondimento della situazione, prospettando, se del caso, l'esigenza di sottoporsi ad ulteriori e più adeguati esami.
Responsabilità sanitaria – Onere della prova – Malformazione del feto – Risarcimento dei danni; Rif. Leg. Artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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