Assegno divorzile quando vi è la rinuncia da parte dell'ex moglie ad opportunità lavorative - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024 n. 22942
L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Nel caso concreto, la Corte territoriale, attraverso un ragionamento presuntivo, è pervenuta al convincimento che la madre si era prevalentemente dedicata alla crescita del figlio, fatto ritenuto non contestato dalla controparte, anche se coadiuvata da colf e baby-sitter, consentendo al marito di potersi dedicare al lavoro, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, considerando altresì la durata del matrimonio.
Divorzio – Assegno divorzile - Rinuncia ad occasioni lavorative da parte della moglie - Mantenimento dei figli - Principio di proporzionalità – Presunzioni - Rif. Leg. artt. 337-ter, 2697 e 2729 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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