Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale presuppone lo stato di bisogno effettivo del titolare - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 13 agosto 2024, n. 22755
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Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Diritti della persona - Diritto alla corresponsione dell'assegno sociale – Stato di bisogno - Presupposti; Rif. Leg. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
editor: Ferrandi Francesca
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