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Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale presuppone lo stato di bisogno effettivo del titolare - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 13 agosto 2024, n. 22755

Mercoledì, 21 August 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 13 agosto 2024, n. 22755; Pres. Berrino, Rel. Cons. Mancino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.


Diritti della persona - Diritto alla corresponsione dell'assegno sociale – Stato di bisogno - Presupposti; Rif. Leg. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

editor: Ferrandi Francesca