La perdurante sussistenza della componente compensativa deve essere dedotta da chi richiede l’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 agosto 2024, n. 22727

Lunedì, 19 August 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 agosto 2024, n. 22727; Pres. Acierno, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.


Divorzio – Funzione dell’assegno di divorzio - Assegno di divorzio – Nuova convivenza; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

editor: Ferrandi Francesca