L’apertura dell’amministrazione di sostegno non comporta la perdita della capacità processuale del beneficiario. Cass., Sez. III civ., Ord. 20 giugno 2024 n. 17113
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'amministratore di sostegno è un gestore degli interessi del beneficiario, nominato in ausilio di una persona che per sue difficoltà anche temporanee, fisiche o psichiche, non è in grado di provvedere in modo del tutto autonomo alla tutela dei propri interessi. L'amministratore può essere eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, ma alla sua nomina non si associa di per sé la perdita della capacità processuale della parte assoggettata ad amministrazione, diversamente da quanto avviene nell'interdizione.
Rif. Leg. Artt. 75, 182, 300 c.p.c. - Artt. 404 e ss. cc.
Rappresentanza processuale – Nomina amministratore di sostegno – Interruzione del processo – Tutela soggetto fragile
La questione oggi posta all’attenzione della Suprema Corte origina dalla pronuncia della Corte d’Appello di Salerno che, all’esito di un giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità professionale promosso, separatamente, dal marito e dalla madre di una giovane deceduta in conseguenza del parto - dal quale è nato un bimbo affetto encefalopatia ipossica ischemica emorragica con gravi conseguenze permanenti - ha confermato la responsabilità dei sanitari e li ha condannati a risarcire i danni in una misura rideterminata nel massimo previsto dalle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale e per il menomato rapporto con figlio e nipote.
Trattati congiuntamente i due ricorsi promossi rispettivamente dalla nonna – in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del nipote – e dal padre, la Corte affronta, tra le altre, il tema dell’ultrattività della rappresentanza genitoriale in favore del figlio divenuto maggiorenne e sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Ritengono gli Ermellini che non fosse concesso alla Corte d'Appello, prescindendo da un diretto esame dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno con il decreto di nomina, far discendere dal fatto stesso della nomina la perdita della capacità processuale della parte e la perdita della rappresentanza processuale del ragazzo da parte del padre.
E in ogni caso, qualora si fosse voluta ritenere la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno, resa dal difensore in sede di comparsa conclusionale, idonea a spiegare i propri effetti sul processo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del giudizio per consentire alla parte di riassumerlo mediante il suo nuovo rappresentante legale, ma non certo privare di tutela e di rappresentanza un soggetto disabile divenuto maggiorenne, con ciò menomando in maniera evidente il suo diritto di difesa.
I motivi di impugnazione sul punto, pertanto, vengono accolti.
editor: Fossati Cesare
Sabato, 30 Novembre 2024
Assegno divorzile. La stabilità della statuizione definitiva deriva dall'autorità di cosa giudicata ... |
Sabato, 30 Novembre 2024
Cassata la sentenza che contiene una formula dubitativa per le violenze ai ... |
Venerdì, 29 Novembre 2024
Adozione di maggiorenni: va accolta la volontà dell’adottante, anche sottoposto ad ads, ... |
Venerdì, 29 Novembre 2024
Il rigetto alle censure della CTU non può fondarsi su un'asserzione generica ... |