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No agli incontri padre – figlia se la minore consapevolmente li rifiuta. Cass., Sez. I civ., Ord. 5 agosto 2024 n. 21969

Cass., Est. Parise, ord. 5.08.24 n.21969 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa, a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, è giustificata anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il genitore non affidatario

 

Conf. Cass.317/1998

 

Rif. Leg. Art. 4 Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii., Art. 473-bis.6 c.p.c.

Affidamento familiare – Rifiuto genitoriale

La Corte di cassazione è chiamata oggi a pronunciarsi sul ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., la quale, prorogato l'affidamento familiare già stabilito, ha disposto l’attribuzione agli affidatari dell'esercizio di ogni potere relativo alla responsabilità genitoriale, confermando l'interruzione degli incontri della minore con il padre e con la madre.

La Suprema Corte ritiene che la sospensione degli incontri genitore – figlio possa essere disposta indipendentemente da eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore e indipendentemente dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare i propri sentimenti, la cui profondità e intensità dovranno essere valutate al fine di prevedere se la prosecuzione degli incontri con il genitore avversato possa condurre ad un superamento senza gravi traumi psichici dell’ostilità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.

A parere degli Ermellini, la Corte d'Appello ha correttamente applicato i principi indicati nell'ordinanza di rinvio, nel dare compiuta attuazione al superiore interesse della minore, intellettivamente molto dotata e capace di una piena autonomia di giudizio; nel contempo la Corte di merito ha motivato in dettaglio sia sull'inidoneità del padre, immaturo, autocentrato, con tratti ossessivi e persecutori e del tutto privo di ruolo tutelante, sia sulla grande sofferenza della figlia e sul suo sollievo per l'interruzione degli incontri, nonché sul suo costante e progressivo miglioramento da quando è intervenuto l'affidamento "salvifico" agli zii paterni.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare