Niente assegno divorzile data la breve durata del matrimonio. Cass., Sez. I civ., Ord. 5 agosto 2024 n. 21955
Non spetta l'assegno divorzile in funzione assistenziale qualora la breve durata del matrimonio non abbia consentito l'effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi, che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 1 L. 898/1970, l'essenza stessa del matrimonio in difetto, altresì, di una convivenza continuativa ed effettiva.
Rif. Leg. Artt. 1 e 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Matrimonio – durata - divorzio – assegno - funzione assistenziale – comunione di vita materiale e spirituale
La Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso principale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che ha riconosciuto al coniuge richiedente il diritto di percepire l'assegno di divorzio in funzione assistenziale, senza tener conto che tra i coniugi non vi era mai stata alcuna coabitazione e comunione di vita materiale e spirituale durante il brevissimo periodo di matrimonio, che l'ex moglie non si era attivata per rendersi autonoma nonostante la giovane età, la capacità lavorativa, il titolo di studi, l'esperienza pregressa e, infine, che la malattia dedotta in giudizio non aveva reso la richiedente incapace di lavorare.
La Suprema Corte ricorda che, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno come previsto dall'art. 5 L. 898/1970, ma non anche sul riconoscimento dell'assegno divorzile, tranne i casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ad esempio, in relazione ad un matrimonio durato sette anni, si è affermato che, attesa la breve durata del matrimonio, "manca il prerequisito fattuale" per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cfr. Cass. n. 28481/2022).
Assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale in ragione della stretta interdipendenza con i motivi accolti, la decisione impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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