Inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti de potestate. Cass., Sez. I civ., Ord. 6 agosto 2024 n. 22165

Cass, Est. Reggiani, ord. 6.08.24 n.22165 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del Tribunale per i Minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro tali provvedimenti, l'impugnazione è prevista, ed è il reclamo.

 

Rif. Leg. Artt. 330, 336 (ante riforma ex D.Lgs. 149/2022) c.c.; Artt. 360, 739 c.p.c.; Art. 111 Cost.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Impugnazione – Ricorso straordinario in Cassazione – Ricorso per saltum

La Corte di Cassazione dichiara così inammissibile il ricorso per saltum promosso avverso il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova che ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.

A sostegno della pronuncia, la Suprema Corte muove dalla considerazione che i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, compreso quello che pronuncia la decadenza ai sensi degli artt. 330  e 336  c.c. (testo vigente ratione temporis), oltre ad essere revocabili e modificabili in presenza di sopravvenienze, sono reclamabili e, a seguito del reclamo, sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto assumono carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, sia pure rebus sic stantibus (Cfr. ex multis Cass., Sez. I, Ord. n. 14761 del 26.05.2023).

Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo affermato di avere proposto ricorso per saltum, non ha dedotto che la presentazione del ricorso ex art. 360  c.p.c. fosse stata effettuata con l'accordo tra le parti in ordine all'omissione del reclamo, sicché non risulta ipotizzabile siffatto mezzo di impugnazione.

Né può ritenersi esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto nella specie l'impugnazione è prevista e consiste nel reclamo.

editor: Fossati Cesare