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Falsa denuncia al marito e termine annuale per proporre la revoca della donazione per ingratitudine - Tribunale di Catania, Sez. III, sent. 12 luglio 2024 n. 3563

Venerdì, 9 August 2024
Giurisprudenza | Donazione | Merito Sezione Ondif di Catania
Tribunale di Catania, Sez. III, sentenza 12 luglio 2024 n. 3563 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall’articolo 802 c.c., decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto.

Si ricorda che il termine iniziale per il computo del decorso di un anno previsto a pena di decadenza dall’articolo 802, 1 comma, c.c. inizia “dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”.
Nel caso in esame, la moglie aveva denunciato per il reato di maltrattamenti il marito ed il Tribunale aveva dichiarato calunniosa tale denunzia, riconoscendo la denunciante colpevole del reato previsto dall'art. 368 c.p. Da qui, la richiesta di revocazione per ingratitudine delle donazioni fatte dal marito alla moglie ai sensi degli artt. 463, 3), 800 e 801 cod. civ.

Revoca della donazione per ingratitudine – Ingiuria grave – Nozione – Comportamenti del donatario- Rif. Leg. artt. 463 n. 3), 800, 801, 802 cod. civ.; artt. 368 e 572 c.p.

editor: Cianciolo Valeria