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Violenza su minori. La reiterazione degli abusi sessuali non è compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto - Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 agosto 2024 n. 32132

Cass. Pen., Sez. III, sentenza, 7 agosto 2024 n. 32132– Pres. Ramacci, Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni.
La circostanza attenuante prevista dall'art. 609-quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609-bis comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, mentre ai fini del diniego deve ritenersi sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. La reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto.


Violenza su minori – Valutazione della prova – Circostanza attenuante prevista dall'art. 609-quater cod. pen. – Esclusione -  Rif. Leg. artt. 609-ter e 609-quater cod. pen.; art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria