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Dichiarazione giudiziale di paternità. Il consenso del minore di 14 anni può validamente sopravvenire nel corso del giudizio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 agosto 2024 n. 21979

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 5 agosto 2024 n. 21979 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di 14 anni necessario ex articolo 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell’azione, a seconda che l’età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione anche se non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, ne può essere desunto da fatti o comportamenti estranei adesso.
Nel caso in esame il consenso venne prestato nel processo; va ribadito che il consenso del minore che abbia compiuto i 14 anni può validamente sopravvenire nel corso del giudizio anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione con la conseguenza che ciò non comporta alcuna nullità dell’attività istruttoria svolta in precedenza.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, l'art. 273 c. c., che consente al genitore esercente la potestà, o al tutore, di promuovere nell'interesse del minore l'azione relativa, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all'esercizio di detto potere; a tal fine, solo nell'ipotesi che l'azione sia promossa dal tutore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'esplicita previsione dell'art. 273, 1° comma, c. c., che implicitamente la esclude per l'ipotesi che l'azione sia promossa dall'esercente la potestà di cui all'art. 316 c. c.


Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale – Consenso del figlio – Potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto - Rif. Leg. art. 273 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria