Violenza sessuale per costrizione. La violenza o la minaccia devono necessariamente essere contestuali all'atto sessuale? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 30 luglio 2024, n. 31106
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La dimensione della sessualità non può ritenersi confinata ad una estrinsecazione soltanto fisica, involgendo al contrario anche la dimensione psichica come quella emotiva; di conseguenza, la valutazione dell'atto, al fine di apprezzarne l'incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, deve tener conto della condotta nel suo complesso, rapportandola cioè all'ambito specifico in cui si è svolta, alle modalità in cui si è in concreto estrinsecata, estese anche a quelle che l'hanno preceduta o seguita, al rapporto intercorrente fra i soggetti coinvolti e ad ogni altro dato fattuale che valga a connotarlo. Invero, allorquando si tratti, di violenza sessuale per costrizione, la violenza o la minaccia non devono necessariamente essere contestuali all'atto sessuale né perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
Violenza - Violenza sessuale – Violenza sessuale per costrizione – Sussistenza; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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