Gratuito patrocinio: la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve provenire esclusivamente dall'interessato - Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 31 luglio 2024, n. 31197
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In materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002 deve provenire esclusivamente dall'interessato, attestando la sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'istanza. Non è richiesta, quindi, la produzione di autocertificazioni relative ai redditi prodotti dai componenti della famiglia conviventi con l'interessato. La mancata allegazione di un'autocertificazione dei familiari conviventi con l'interessato circa i redditi prodotti non può costituire motivo di rigetto di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, posto che il requisito di ammissibilità risiede unicamente nella dichiarazione sostitutiva dell'interessato stesso, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445 del 2000.
Diritto penale della famiglia – Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Patrocinio gratuito; Rif. Leg. Art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
editor: Ferrandi Francesca
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