No all’ipoteca sulla casa dell’ex marito che ha sempre versato l’assegno di mantenimento. Cass., Sez. III civ., Ord. 24 luglio 2024 n. 20552
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria, che è rimessa alla sola valutazione del creditore, il quale può quindi procedervi autonomamente, ma facendo uso delle cautele necessarie per l'adozione di una misura di garanzia patrimoniale idonea ad incidere significativamente sui diritti del debitore, e ciò per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Rif. Leg. Artt 2818, 2884 c.c.; Art. 96 c.p.c.
Assegno divorzile: garanzie – Iscrizione ipotecaria - Responsabilità aggravata
La Corte di Cassazione invita oggi ad una ponderata valutazione del pericolo di inadempimento del versamento dell’assegno divorzile ai fini dell’iscrizione ipotecaria.
In relazione ai presupposti legittimanti l'iscrizione ipotecaria a garanzia delle obbligazioni di mantenimento gravanti su uno dei coniugi, la Suprema Corte precisa che:
- la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli aspetti civili del matrimonio ovvero la separazione, laddove impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell'altra, costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
- il coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, è comunque tenuto a valutare con prudenza la sussistenza del pericolo di inadempimento dell’obbligato
- la sua valutazione è sindacabile nel merito
La legittimità dell'avvenuta iscrizione è quindi sottoponibile alla verifica in concreto della esistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione stessa da parte del giudice, che accerterà la configurabilità in concreto del pericolo di inadempimento e, in caso di apprezzamento negativo, disporrà la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato.
Tanto ha fatto il giudice di merito, valutando la sussistenza del titolo e contestualmente il regolare adempimento del marito ai suoi obblighi di mantenimento protrattosi per ben sedici anni.
L'affermazione della responsabilità aggravata della ricorrente è stata valutata e motivata dalla Corte d'Appello, con condanna ex articolo 96, secondo comma, c.p.c. e liquidazione equitativa del danno in misura pari alle spese sostenute nel primo grado.
Il ricorso viene complessivamente rigettato.
editor: Fossati Cesare
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