Fondo patrimoniale e rilevanza dell’onere probatorio. Corte di Cass., Sez. I Ord. Inter. 11 giugno 2024 n. 16247
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Spetta al debitore dimostrare l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.
Rilevata difformità negli indirizzi della Corte, la questione deve essere rimessa alla pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione in ordine alla individuazione del soggetto sul quale ricade l’onere della prova.
Rif. Leg. Art. 170 c.c. – art. 375 cpc
Fondo patrimoniale – ipoteca giudiziale – attività imprenditoriale – debiti – bisogni della famiglia
editor: Fossati Cesare
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