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I maltrattamenti perpetrati dopo la cessazione della convivenza more uxorio configurano il reato di atti persecutori - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 luglio 2024 n. 31178

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 30 luglio 2024 n. 31178 – Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Vigna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.
Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, è ancora configurabile il reato di maltrattamenti. In particolare, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.

 
Diritto penale della famiglia- Maltrattamenti - Convivenza more uxorio - Atti persecutori – Rif. Leg. artt. 572 e 612-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria