Un coordinatore genitoriale quale garante della bigenitorialità. Tribunale di Bergamo, 30 maggio 2024, Est. L.M. Stancampiano
Va colto il suggerimento volto alla individuazione di un Coordinatore Genitoriale che possa garantire la comunicazione tra le parti, permettendo loro di riappropriarsi delle significative competenze genitoriali presenti e garantendo la bigenitorialità. Trattasi di percorso utile rispetto a dinamiche relazionali disfunzionali e necessario a recuperare un dialogo funzionale.
A differenza del c.t.u., l’esperto di cui all’art. 473-bis.26 c.p.c. si pone al di fuori del processo e non deve fornire al giudice elementi valutativi, ma compiere specifiche attività allo stesso demandate al fine di superare la conflittualità in seno alla coppia genitoriale e supportare i figli e la relazione con i genitori, laddove emergano specifiche difficoltà nei minori.
L’Esperto nominato in dispositivo dovrà interloquire con il giudice ogni qual volta emergano, nel corso della sua attività, situazioni che possano compromettere l’esito dell’intervento, nonché elementi da cui desumere una disparità tra le parti.
Rif. Leg.: Art. 473-bis.26 cpc
Affidamento condiviso dei figli – bigenitorialità – comunicazione - disfunzioni – esperto
Per approfondimenti si rimanda alla nota della Dott.ssa Claudia Piccinelli: Nomina dell’Esperto su richiesta delle parti come coordinatore genitoriale di avvocato iscritto ad Associazione riconosciuta dal Ministero, nella sezione dottrina di questo sito, al seguente link
editor: Fossati Cesare
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