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Si all’assegno di divorzio, anche con finalità esclusivamente perequativo-compensativa. Cass., Sez. I Ord. 29 luglio 2024 n. 21101

Giovedì, 1 August 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass, Est. Reggiani, ord. 29.07.24 n.21101 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo - compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi

Cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. SU 11/07/2018 n. 18287

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno di divorzio – finalità perequativo / compensativa – Motivazione apparente – Onere probatorio

 

La Suprema Corte, nella fattispecie, rigetta il ricorso promosso avverso la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello all’esito del procedimento riassunto ex art. 392 c.p.c. quanto ai motivi inerenti al riconoscimento e alla liquidazione dell’assegno divorzile, ritenendo che la Corte di merito avesse verificato la sussistenza dei presupposti per attribuire l'assegno divorzile con funzione non assistenziale, quanto piuttosto perequativo – compensativa.

Non era in contestazione il ruolo svolto dalla resistente nell'ambito familiare anche in relazione al figlio nato da un precedente matrimonio del marito e alla cura della casa.

In virtù di quanto rilevato, sono state confermate le conclusioni del Tribunale di riconoscimento alla resistente di un assegno di divorzio nella misura di Euro 1.500,00 mensili, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

editor: Fossati Cesare