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Liquidazione del danno non patrimoniale: il danneggiato non deve produrre in giudizio le tabelle di Milano - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 16 luglio 2024, n. 19506

Mercoledì, 31 Luglio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 16 luglio 2024, n. 19506; Pres. Frasca, Rel. Cons. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l'onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto. In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito.
Inoltre, il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo.


Diritti della persona – Applicazione delle tabelle di Milano - Liquidazione danno non patrimoniale – Risarcimento del danno; Rif. Leg. Artt. 1226, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c.

editor: Ferrandi Francesca