Rientro a casa del minore allontanato, se risponde al suo interesse e ai suoi desideri. Tribunale per i Minorenni di Potenza, Decreto provv. 19 luglio 2024
Il precedente provvedimento di conferma dell'ordine di allontanamento, sempre del TM Potenza, del 30 maggio 2024, è pubblicato a questa pagina
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Giusy Montesano e Giuseppe Lamacchia del Foro di Matera.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Va tempestivamente revocato l’affidamento del minore ai nonni paterni, con autorizzazione al rientro definitivo presso genitori, qualora il persistente allontanamento del ragazzo dal proprio ambiente, apparendo modificate le condizioni che indussero il giudice di prime cure a disporlo, possa comportare per lui, al momento, un pregiudizio maggiore dell'ipotetico beneficio, risultando la situazione familiare sotto controllo e ferma l'attivazione dell'assistenza domiciliare per monitorare le dinamiche del nucleo.
Rif. Leg.: Art. 403 c.c.; Art. 473-bis.29 c.p.c.
Allontanamento del minore – interesse – correzione - mezzi di
Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con decreto provvisorio ex art. 473-bis. 29 c.p.c., benché pendente un reclamo innanzi alla Corte d'Appello, vista la sopravvenienza di giustificati motivi, revoca l'affidamento ai nonni paterni disposto con provvedimento collegiale di conferma della convalida dell'allontanamento ai sensi dell’art. 403 c.c.
La decisione viene assunta in ragione di un'esigenza di pregnante tutela del minore, desideroso di rientrare a casa in quanto stanco di stare lontano dai suoi spazi, dalle sue comodità, dai suoi interessi, e considerata la collaborazione dei genitori impegnati a bandire l'utilizzo di mezzi di correzione fisici per educare il figlio.
Durante l’istruttoria è emerso un ridimensionamento della situazione inizialmente configurata e si sono palesati problemi di natura interpersonale del minore, che i genitori verosimilmente hanno avuto difficoltà a gestire, con ciò lasciandosi andare a strumenti direttivi ed educativi inappropriati.
Confermate le misure a tutela del minore già assunte, il Tribunale invita i genitori a continuare a collaborare e ad astenersi dall'uso di mezzi educativi fisici, disponendo l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare a fini di supporto e monitoraggio del nucleo, con riserva sulla richiesta di decadenza.
editor: Fossati Cesare
Lunedì, 16 Dicembre 2024
Non reclamabili i provvedimenti de postestate pronunciati nel procedimento di separazione ante ... |
Lunedì, 25 Novembre 2024
Procedimento minorile: il proscioglimento del minore va pronunciato in camera di consiglio. ... |
Mercoledì, 20 Novembre 2024
Efficace l’applicazione combinata degli articoli 614-bis e 709-ter c.p.c. - Cass. Civ., ... |
Martedì, 19 Novembre 2024
Stato di adottabilità: la notifica a mezzo p.e.c. da parte della cancelleria ... |