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Anche gesti insidiosi e rapidi contro la volontà del soggetto passivo integrano il reato di violenza sessuale. Corte di Cass., Sez. III pen., Sent. 22 luglio 2024 n. 29729

Nel delitto di cui all’art.609-bis c.p., la nozione di violenza non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609-bis c.p. vanno ricompresi, infatti, anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente - come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci - non essendo necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, ma essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo

 

Conf. ex multis Cass. Pen. Sez.3 ,n.6643 del 12/01/2010; Sez.3, n.6340 del 01/02/2006

 

Rif. Leg. Artt. 81, 609-bis; 660 c.p.

Violenza sessuale – Molestia sessuale

 

Ancora una pronuncia nella quale la Corte di Cassazione ritorna sulla definizione e sui connotati della condotta che integra il delitto di violenza sessuale.

Nella fattispecie, il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis c.p. era stato contestato al dipendente di un bar pizzeria il quale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in maniera improvvisa e repentina, palpeggiava il fondo schiena della persona offesa, di sedici anni, sua collega di lavoro.

I Giudici di merito avevano  accertato il dissenso della persona offesa, ripetutamente espresso, in maniera chiara e inequivoca, alle condotte poste in essere dall'imputato, risultando così destituita di fondamento la doglianza difensiva volta ad invocare l'errore di fatto tale da escludere il dolo del delitto.

Si precisa peraltro che secondo la giurisprudenza di legittimità la molestia sessuale, che è una forma particolare di molestia prevista e punita dall'articolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall'abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale.

Qualora dalle espressioni verbali si passi ai toccamenti a sfondo sessuale - come appunto è stato accertato nel caso de quo - si realizza il delitto di abuso sessuale consumato o tentato a seconda della natura del toccamento e delle circostanze del caso.

Il ricorrente, a fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto, ha proposto censura meramente contestativa, volta a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

Il ricorso pertanto viene dichiarato complessivamente inammissibile.

editor: Fossati Cesare