inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Risarcimento del danno morale liquidabile in via equitativa per le vittime di maltrattamenti in famiglia. Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Civ., Sent. 29 luglio 2024

Martedì, 30 Luglio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito Sezione Ondif di Cagliari
Corte Appello Cagliari, Est. Aru, sentenza 29.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va riconosciuto il risarcimento del danno in favore della madre e della figlia al fine precipuo di restaurare la sofferenza morale loro inflitta con ogni ragionevole presunzione dal marito e padre violento e maltrattante, il quale con la sua condotta abitualmente prevaricatrice, dolosamente, ha imposto per lungo tempo alla moglie e alla figlia un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, costringendole a convivere con ansie, frustrazioni, paure, condizioni queste che devono trovare integrale riparazione seppure non siano sfociate in vera e propria patologia medico-clinica.

Rif. Leg. Artt. 1226, 2043, 2059 c.c.

Condotta maltrattante – Risarcimento del danno morale – Quantificazione del risarcimento – Liquidazione in via equitativa

La Corte d’Appello di Cagliari conferma la pronuncia di primo grado la quale ha condannato l’appellante al risarcimento del danno per condotte di maltrattamenti perpetrate nei confronti della coniuge e della figlia, sia durante la convivenza familiare, sia dopo la separazione e per le quali, il medesimo appellante, imputato del reato ex art. 572 c.p., è stato condannato alla pena (sospesa) di dieci mesi di reclusione.

Richiamando la giurisprudenza sul tema della liquidazione del danno per via equitativa, secondo la quale l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cfr. Cass., n. 12009/2022), sostiene il Collegio che il Tribunale, seppure sinteticamente, abbia individuato tutti gli elementi che hanno condotto alla quantificazione del risarcimento, ovvero la gravità del reato, le modalità e la ripetitività delle condotte perpetrate a danno della moglie e della figlia.

Deve altresì essere rigettata l’impugnazione laddove l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha determinato in favore della figlia una somma maggiore rispetto a quella riconosciuta alla madre, dovendosi ritenere che il Tribunale abbia correttamente valutato il maggiore impatto delle sofferenze cagionate a quest’ultima rispetto ai patimenti sofferti dalla genitrice, in considerazione della personalità della figlia ancora in via di formazione per la giovane età, e provenendo la condotta maltrattante proprio da chi avrebbe dovuto crescerla ed educarla con amore ed equilibrio.

Non va, infine, sottovalutato il carico di ulteriore sofferenza che le due vittime hanno patito nel vedere rispettivamente la figlia e la madre destinatarie delle medesime condotte, né deve sottovalutarsi il fatto che i maltrattamenti si sono intensificati a fronte della volontà espressa dalla moglie di separarsi.

Le esposte argomentazioni conducono la Corte a ritenere la quantificazione del risarcimento di cui alla sentenza appellata proporzionata e rientrante nei limiti della ragionevolezza.

L’appello proposto, pertanto, viene rigettato.

editor: Fossati Cesare