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L’alternanza nella casa dei genitori anziché il collocamento dei figli. Tribunale di Brescia, III Sez., Ord. 22 dicembre 2023, Est. Rinaldi

Lunedì, 29 Luglio 2024
Giurisprudenza | mediazione | Assegnazione della casa | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Brescia
Tribunale di Brescia, Est. Rinaldi, ord. 22.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Onde scongiurare che la rottura del rapporto coniugale si ripercuota sulla bigenitorialità è utile che il giudice inviti caldamente le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Non dovrebbe parlarsi di collocamento, che presuppone un’alternativa binaria, bensì di soluzioni abitative provvisorie per i genitori, nella specie l’alternanza settimanale dei genitori nella casa familiare, che tutela in massimo grado i figli.
Laddove anche i nonni non potessero accogliere i figli, resterebbe per costoro più agevole reperire una sistemazione per sé soli.
In questa fase è preferibile il rinvio dell’ascolto dei minori, in quanto chieder loro di immaginare ipotetici assetti futuri rischierebbe di esporli troppo al conflitto.

Rif. Leg.: Art. 473-bis.22 cpc

Separazione – affidamento condiviso dei figli – assegnazione casa – istanza - soluzioni alternative – alternanza dei genitori – ascolto dei minori

editor: Fossati Cesare