L’alternanza nella casa dei genitori anziché il collocamento dei figli. Tribunale di Brescia, III Sez., Ord. 22 dicembre 2023, Est. Rinaldi
Lunedì, 29 Luglio 2024
Giurisprudenza
| mediazione
| Assegnazione della casa
| Affidamento dei figli
| Merito
Sezione Ondif di Brescia
Onde scongiurare che la rottura del rapporto coniugale si ripercuota sulla bigenitorialità è utile che il giudice inviti caldamente le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Non dovrebbe parlarsi di collocamento, che presuppone un’alternativa binaria, bensì di soluzioni abitative provvisorie per i genitori, nella specie l’alternanza settimanale dei genitori nella casa familiare, che tutela in massimo grado i figli.
Laddove anche i nonni non potessero accogliere i figli, resterebbe per costoro più agevole reperire una sistemazione per sé soli.
In questa fase è preferibile il rinvio dell’ascolto dei minori, in quanto chieder loro di immaginare ipotetici assetti futuri rischierebbe di esporli troppo al conflitto.
Rif. Leg.: Art. 473-bis.22 cpc
Separazione – affidamento condiviso dei figli – assegnazione casa – istanza - soluzioni alternative – alternanza dei genitori – ascolto dei minori
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 18 Luglio 2025
Il mantenimento dei figli va ridefinito in base ai redditi attuali dei ... |
Giovedì, 17 Luglio 2025
La mancata stabile presenza del padre residente in Russia e l’incapacità del ... |
Lunedì, 14 Luglio 2025
Affido esclusivo alla madre quando il padre manifesta costante e totale disinteresse ... |
Lunedì, 14 Luglio 2025
I presupposti per la concessione dei provvedimenti inaudita altera parte ex art. ... |