Assegno divorzile. Occorre valutare le attribuzioni patrimoniali fatte nel corso del matrimonio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2024 n. 21111

Lunedì, 29 Luglio 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29 luglio 2024 n. 21111- Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ordinanza della suprema corte del 29 luglio 2024 n. 21111 ha espresso il seguente principio:

In tema di definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativo, il giudice deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare, solo nel primo caso, l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile.

La corte d’appello aveva accertato l’esistenza di un accordo intercorso tra i coniugi prima del divorzio avente il dichiarato fine di definire tutti i rapporti pendenti tra i separati e dove era stato dato un espresso rilievo al ruolo e alla collaborazione prestata dalla donna all’attività del marito.

Assegno divorzile – Presupposti - Valutazione in presenza di accordi post separativi- Rif. Leg. artt. 2727 e 2729 cod. civ.; art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria