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Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari - Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024 n. 19919

Lunedì, 29 Luglio 2024
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 19 luglio 2024 n. 19919 - Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Papa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari.
Nel caso di pluralità di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non già all'intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione.
Il legittimario leso può rinunciare all’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva anche tacitamente, ma in tal senso il suo comportamento deve essere inequivoco e concludente.
 

Successione - Lesione della legittima – Diritto alla reintegrazione della quota - Rinuncia tacita all’azione di riduzione – Rif. Leg. artt. 564, 566 e 2909 cod. civ.; art. 111, comma 6, Cost.

editor: Cianciolo Valeria