Trust. Per l'applicazione dell'imposta di donazione occorre un’attribuzione patrimoniale stabile e non strumentale - Cass. Civ., Sez. V, ord. 25 luglio 2024 n. 20678

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 25 luglio 2024 n. 20678 – Pres. Sorrentino, Cons. Rel. Paolitto per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trust di cui alla L. 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

 
Trust – Imposta di successione e donazione – Imposte di registro ed ipo-catastale - Tassazione in misura fissa - Rif. Leg. art. 2, comma 47 del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262

editor: Cianciolo Valeria