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La casa familiare non può essere restituita al comodante in difetto di un urgente e imprevisto bisogno, da rapportarsi alle esigenze di tutela della prole. Tribunale di Pistoia, Sent. 16 luglio 2024

Domenica, 28 Luglio 2024
Giurisprudenza | Minori | Casa coniugale | Merito
Tribunale di Pistoia, Est. Piccinni, sentenza 16.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il coniuge affidatario della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. In tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.

Rif. Leg. Artt. 1803, 1804, 1809, 1810 c.c.

Comodato d’uso gratuito – Recesso ad nutum – Assegnazione della casa familiare

Il Tribunale di Pistoia, previa conversione del rito, da sommario a locatizio, rigetta la domanda dei ricorrenti che, deducendo la necessità di recuperarlo, chiedevano il rilascio dell’immobile ad uso di civile abitazione concesso in comodato gratuito al figlio e alla nuora al momento del matrimonio e a quest’ultima assegnato in sede separativa, in ragione della collocazione della figlia minorenne.

Nella fattispecie, non risultava che all'atto della concessione le parti, pur contemplando la specifica destinazione dell'immobile a casa familiare, avessero apposto un espresso termine finale di efficacia, da ritenersi scaduto, né che la concessione fosse stata esplicitamente concepita come solo temporanea o provvisoria.

In ogni caso, poiché l'assegnazione ha luogo in ragione delle necessità di tutela dei figli e del loro radicamento presso la casa familiare, il comodato a termine (implicito ed esplicito) può risolversi solo per un bisogno imprevisto e sopravvenuto del comodante.

Al riguardo, la portata del bisogno, che autorizza la richiesta di restituzione del bene a mente dell’art. 1809 c.c. non deve necessariamente essere grave, dovendo essere solo imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente, ovvero imminente, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile; inoltre, il bisogno deve essere anche serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto.

In tale contesto, il Giudice è tenuto ad esercitare con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Il Tribunale oggi, all’esito della istruttoria orale, ritiene raggiunta la prova della giuridica impossibilità di configurare, a fronte dei preminenti interessi della prole, tanto alcuna situazione di bisogno sopravvenuto che giustifichi la restituzione dell’immobile concesso in comodato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.c. quanto alcuna condotta della comodataria lesiva degli obblighi assunti (art. 1804 c.c.).

editor: Fossati Cesare