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Avvocati. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 19 luglio 2024 n. 19972

Domenica, 21 Luglio 2024
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 19 luglio 2024 n. 19972 – Pres. Cassano, Cons. Rel. Scotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel nuovo ordinamento professionale forense, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto; da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; se gli atti interruttivi sono più d’uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto.
Pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo.
Si tratta di una novità della nuova legge, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.
Punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto. Al momento di cessazione della permanenza deve aversi riguardo anche per stabilire la legge applicabile. E' infatti la disposizione sulla prescrizione vigente all'epoca di cessazione della permanenza che trova applicazione.
 
Il CNF aveva accertato il carattere permanente dell'illecito.
 
Avvocati – Disciplinare – Prescrizione – Rif. Leg. art. 56 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247

editor: Cianciolo Valeria