Imputato Asperger. Le notifiche degli atti vanno eseguite anche all’amministratore di sostegno - Cass. Pen., Sez. I, sent. 17 luglio 2024 n. 28929
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Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato interdetto (ma vale anche per l’inabilitato) si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al tutore, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.
(In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).
Nel caso in esame, era stato nominato un amministratore di sostegno, già tutore dell’imputato, affetto da Asperger, istituto ammissibile anche per l’interdetto legale.
(In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).
Interdizione legale e giudiziale - Infermo di mente - Omissione delle notifiche al tutore - Conseguenze - Nullità assoluta – Rif. Leg. artt. 71 e 166 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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