L’assegno divorzile non può essere garantito da ipoteca - Cass. Civ., Sez. III, ord., 16 luglio 2024 n. 19584

Mercoledì, 17 Luglio 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 16 luglio 2024 n. 19584 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Valle per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca rende legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l'ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell'art. 2740 cod. civ., al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi.


Assegno di divorzio – Ipoteca – Domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria - Rif. Leg. artt. 156, 2808, 2809, 2818 2878 cod. civ.; artt. 4, comma 8, 5 e 8 comma 2 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

editor: Cianciolo Valeria